
Dopo mesi di spasmodica attesa è finalmente arrivata la buona notizia che tutti noi attendevamo. Il SETTEBAGNI CALCIO SALARIO parteciperà al campionato di Promozione Girone B !
Si allega il comunicato Ufficiale L.N.D.
Comunicato Ufficiale N° 23 L.N.D. del 07/09/2009
1. GIUSTIZIA SPORTIVA
1.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia , assistito dal rappresentante dell´A.I.A., Angelo Di Blasio, nella seduta del 7 settembre 2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA: ASC SETTEBAGNI CALCIO SALARIO - PRO CALCIO SABINA DEL 24.5.2009
In merito alla controversia arbitrale relativa alla gara in oggetto, questo Giudice Sportivo, ricevuto in data 7.9.2009 il dispositivo del lodo sottoscritto dal Consiglio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, rivisti gli accadimenti che hanno portato all´intervento del TNAS
FATTO
In merito alla gara in epigrafe, la Società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO propose a questo Organo Giudicante, reclamo avverso l´esito della stessa per posizione irregolare di un calciatore della Società PRO CALCIO SABINA.
Questo Giudice Sportivo lo respinse in quanto pervenuto ben oltre i termini previsti dagli Organi Federali e tale difetto di forma, ai sensi dell´art. 38 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che sono perentori, prevede l´inammissibilità.
Pertanto, questo Organo Giudicante, a causa di tale irregolarità, non doveva né poteva prendere in esame il reclamo stesso, tanto meno valutare gli allegati e le motivazioni.
Anche la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato regionale Lazio, con C.U. n. 108 del 21.5.2009, deliberando di respingere il reclamo e confermando, pertanto, la decisione del Giudice di Primo grado, affermava i principi che regolano la materia asserendo, tra l´altro, che lo stesso reclamo scontava una serie di motivi di inammissibilità.
Il TNAS, nonostante la memoria dell´Ufficio Legale della FIGC, dove chiariva il giusto ed appropriato operato degli Organi giudicanti, con delibera del 3.9.2009, dichiara che:
a) "la PRO CALCIO SABINA nella gara disputata contro la A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO il 24.5.2009, valevole per i Play Out del Campionato di Promozione, ha incluso nella lista dei giocatori partecipanti alla gara il Sig. GIULIANO TIBERTI, ancorché egli risultasse squalificato per recidività in ammonizione, come risultante dal C.U. n. 108 della Lega Nazionale Dilettanti del 21.5.2009".
b) "che la circostanza, desumibile dai documenti ufficiali di gara, non è stata rilevata d´ufficio dagli Organi di primo e secondo grado della Giustizia Sportiva Federale e che, pertanto, le relative decisioni sono illegittime".
Rileva questo Giudice che in forza dell´articolo 30 n. 3 dello Statuto Federale le sentenze dei Giudici Sportivi relative "all´omologazione di risultati sportivi" o che abbiano dato luogo "alla perdita della gara", norma evidentemente posta a tutela non solo dell´ordinamento sportivo federale e della giurisdizione domestica degli organi disciplinari, ma precipuamente alla regolarità dei campionati che finirebbero per essere stravolti se si consentisse il ricorso ad una giurisdizione esterna che, forzatamente, non potrebbe intervenire celermente e che determinerebbe, come nella specie, lo stravolgimento delle classifiche e della composizione dei campionati nella stagione sportiva successiva, a campionato praticamente già iniziato. Diversamente opinando si consentirebbe agli innumerevoli reclami sulla regolarità delle gare per posizione irregolare di fruire non dei due gradi di giudizio canonici ma di un terzo grado di giudizio, esterno all´ordinamento e sempre esperibile, con la conseguente paralisi dell´attività sportiva. Peraltro appare incongruente il richiamo ad una presunta illegittimità delle sentenze del giudice di primo grado e della disciplinare per non aver "rilevato d´ufficio l´irregolare posizione del calciatore". Tale potere officioso è pertinente, secondo l´ordinamento, solo al Giudice Sportivo di primo grado e non alla Commissione Disciplinare ed il richiamo ad una presunta illegittimità della pronuncia sul ricorso è incoerente con il dispositivo ove si afferma che il Giudice avrebbe dovuto fare ricorso a poteri officiosi a cagione, evidentemente, di una patente inammissibilità del reclamo.
Il reclamo, proprio per non aver osservato i termini perentori, resta inammissibile e non può che essere proclamato come tale con il conseguente incameramento della tassa reclamo.
Si pone, comunque al Giudice una seconda questione. Pur se a seguito di una decisione adottata con evidente carenza di giurisdizione, a mente del ricordato articolo 30 dello Statuto Federale, la questione è comunque nuovamente pervenuta all´esame del Giudice che, stante il testuale tenore della decisione, deve forzatamente deliberare sulla posizione del calciatore Tiberti, effettivamente irregolare. Il ricorso, seppur improprio ed inammissibile al lodo arbitrale, ha mantenuto aperto il procedimento e quindi resta ferma la facoltà del Giudice di adottare provvedimenti d´ufficio nelle materie di sua competenza, ora per allora, stante la permanenza del procedimento sanzionatorio, seppur con ricorso ad una giurisdizione formalmente carente di "vis deliberandi".
Il Giudice, quindi, non può che rilevare la posizione irregolare ed adottare il provvedimenti come da dispositivo.
PQM
Rilevata la posizione irregolare del calciatore Giuliano Tiberti nella gara in epigrafe delibera di adottare nei confronti della società Pro Calcio Sabina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
Non adotta ulteriori provvedimenti disciplinari a carico della società e dei tesserati stante il deferimento già operato dalla Commissione Disciplinare alla Procura Federale per la medesima violazione regolamentare
2. ALLEGATI
- Avviso Pubblico Regione Lazio
Pubblicato in Roma il 7 Settembre 2009
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Claudio Galieti Melchiorre Zarelli
Fonte: figc lazio